ANAC – Consultazione pubblica su bando tipo n. 2/2023 – Quesito su equo compenso

Oggetto: ANAC – Consultazione pubblica su bando tipo n. 2/2023 – Quesito su equo compenso

Intendendo proseguire in trasparenza l’azione intrapresa nel novembre scorso con le lettere aperte del 14 e 24 Novembre scorsi al Presidente OICE, ritengo doveroso condividere anche il contributo che invieremo all’ANAC in risposta al quesito sull’equo compenso contenuto nella consultazione “aperta” in oggetto (sezione I 2 del questionario on line nel link a seguire https://icistorino-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/info_icis_it/Eoq057cu9DpBnTMqMv3yiDsB4raBK4EksRcBRVtMUjOkxA?e=Q6L1X3).
Detto contributo, riportato in allegato,  è ovviamente del tutto personale ma può essere utilizzato per rispondere al questionario ANAC da chi, condividendolo nel merito, intenda trasmetterlo come proprio all’ANAC entro il termine prefissato del 1° marzo p.v.

Cordialità, Luciano Luciani
per ICIS srl

ALLEGATO
– Contributo di ICIS srl al quesito della sezione I 2 del questionario ANAC sul bando tipo n. 2/2023 in consultazione pubblica

L’opzione 3 non interpreta la legge sull’equo compenso ma ne nega l’applicabilità: infatti è intitolata
“non applicabilità della disciplina dell’equo compenso alle procedure di evidenza pubblica”.
La tesi dell’opzione 3 non pare dunque veicolabile da un bando di gara ma, eventualmente, solo da
una variante legislativa.
Dunque, perché no all’ opzione 3

  • Perché fin quando il d.lgs 36/2023 e la l. 49/2023 sono vigenti un bando vigente non può che
    applicare compiutamente entrambe le leggi vigenti.
  • Perché le tre ragioni portate per sostenere l’opzione 3 denunciano una sostanziale infondatezza
    (pagg. 41 e 42 della bozza di bando):
    1 – contrasto col principio di concorrenzialità: se la legge 49/2023 comportasse un tale contrasto
    e se questo non fosse in altro modo evitabile, occorrerebbe una modifica legislativa, non una
    clausola di bando; in ogni caso la concorrenzialità resta salvaguardata con l’opzione 2, sia in
    termini di prezzo (sconto sulle spese) e sia in termini di qualità del servizio (referenze e proposte
    metodologiche)
    2 – l’ambito di applicazione della L 49/2023 ….[è]limitato a …contratto d’opera caratterizzato
    dall’elemento personale: l’affermazione appare fuorviante, perché lo stesso art. 2 comma 1, se
    riportato per intero, recita:
    La presente legge si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione
    d’opera intellettuale di cui all’articolo 2230 del codice civile regolati da
    convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria,
    delle attività professionali.
    Infatti tutte le prestazioni professionali, ancorché espletate in una cornice associativa o societaria,
    portano sempre e obbligatoriamente la sottoscrizione personale di singolo professionista iscritto
    all’albo.
    3 – L’applicazione della normativa sull’equo compenso sarebbe limitata alle “convenzioni” …
    identificabili in…..rapporti contrattuali caratterizzati da una posizione dominante del
    committente…: non risulta affatto una tale limitazione all’ambito di applicazione della legge ma,
    se per assurdo esistesse, è ben noto come i bandi di gara di affidamenti pubblici di qualunque
    natura ed entità preordinano “convenzioni” di affidamento che, redatte dalla stazione appaltante
    in via del tutto unilaterale e senza negoziazione con alcuno, per mera logica non possono che
    caratterizzare quest’ultima come “posizione dominante”.
  • Perché nel rapporto qualità/prezzo l’attuale mercato, com’è ben noto a tutti gli operatori del
    settore, premia l’aggressività sui prezzi, indebolisce la qualità dei servizi, mina l’attenzione ai temi
    della sicurezza, e depaupera gli stessi fornitori di servizi, soggetti a perdere le più qualificate
    risorse professionali e a privare di risorse la ricerca applicata e l’innovazione
  • In subordine, perché l’opzione 3, per coerenza, richiederebbe una contestuale e gemella modifica
    sui servizi sottosoglia: il bando in oggetto infatti non riguarda i servizi sottosoglia i cui corrispettivi,
    se prevalesse l’opzione 3, risulterebbero paradossalmente non assoggettabili a sconto, al
    contrario di quelli sopra-soglia, con inevitabili squilibri, in particolare nell’intorno della soglia
    In definitiva, perché sì all’opzione 2
  • perché è l’unica che consente di applicare senza forzature entrambi i disposti del d.lgs.36/2023
    e della L. 49/2023
  • perché in base ad essa agiscono senza esitazione gli Ordini professionali e le più importanti,
    aggiornate e avvedute stazioni appaltanti, anche sulla scorta dell’orientamento fornito dalla
    stessa ANAC con la chiosa terminale al testo dell’opzione 3
  • perché favorisce la qualità dei servizi professionali, la formazione e la stabilizzazione dei giovani,
    la qualità anche economica delle opere nel lungo periodo, l’attenzione alla sicurezza dei cantieri,
    la ricerca applicata ed il costante aggiornamento dei prestatori di servizi.